Modulo redatto da Q Broker Insurance & Services Srl ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche (Provvedimenti IVASS n. 147/2024, n. 163/2025 e n. 169/2026). Edizione ottobre 2026.
Sezione I · Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it.
| Soggetto che entra in contatto con il contraente | Catello Gargiulo, iscritto nel RUI nella sezione B al n. B000141866, responsabile dell'attività di intermediazione della società indicata di seguito. Se il contatto avviene tramite un dipendente o collaboratore della società, i suoi dati (cognome e nome, sezione e numero di iscrizione nel RUI, qualifica) sono riportati nel Modulo al momento della consegna. |
|---|---|
| Società per la quale opera | Q Broker Insurance & Services Srl, iscritta nel RUI nella sezione B (broker) al n. B000716351 dal 20 ottobre 2022 |
| Responsabile dell'attività di intermediazione | Catello Gargiulo, Amministratore Delegato, iscritto nel RUI nella sezione B al n. B000141866 |
| Sede legale | Via Pietro Paleocapa 7, 20121 Milano · C.F. e P. IVA 09693420961 |
| Ufficio | Via Plinio il Vecchio 47/49, Galleria Le Vele, 80053 Castellammare di Stabia (NA) |
| Recapiti | Telefono 02 25542130 · Fax 02 25542131 · Email info@qbroker.it · PEC qbroker@pec.it |
| Sito internet | www.qbroker.it, attraverso cui avviene la sola promozione dei contratti di assicurazione |
| Autorità di vigilanza | IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta |
Sezione II · Informazioni sul modello di distribuzione
a. Q Broker Insurance & Services Srl agisce su incarico del cliente, in qualità di broker ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b, del Codice delle Assicurazioni Private, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
b. L'intermediario può distribuire il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con i seguenti intermediari:
- GI.R.VA. International Broker S.r.l., iscritta nel RUI nella sezione B (broker) al n. B000218547;
- Girva Agency, iscritta nel RUI nella sezione A (agenti) al n. A000723969, operante per AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Quando il contratto è distribuito in collaborazione, l'intermediario che entra in contatto con il contraente indica nel presente Modulo l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto da ciascun intermediario nell'ambito della collaborazione (intermediario proponente o intermediario collaboratore) e consegna il Modulo di ciascuno di essi. Gli intermediari coinvolti rispondono in solido nei confronti del contraente per l'attività svolta in collaborazione.
Sezione III · Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse
a. Q Broker Insurance & Services Srl non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
b. Nessuna impresa di assicurazione, né alcuna impresa controllante un'impresa di assicurazione, detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Q Broker Insurance & Services Srl.
Sezione IV · Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
a. L'intermediario fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.
b. L'intermediario fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
c. L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione e non è soggetto ad alcun obbligo contrattuale che gli imponga di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese.
d. Non applicabile: l'intermediario fornisce la consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale di cui alla lettera b.
e. Ai fini della trasparenza prevista dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private, l'intermediario informa che intrattiene rapporti d'affari con AmTrust Assicurazioni S.p.A. e che l'elenco aggiornato delle imprese con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari è disponibile su richiesta presso i propri uffici.
Sezione V · Informazioni sulle remunerazioni
a. Per l'attività di distribuzione l'intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo, corrisposta dall'impresa di assicurazione. In relazione a specifici incarichi di consulenza può percepire, in aggiunta o in alternativa, un onorario corrisposto direttamente dal cliente. Non riceve altri benefici economici in virtù dell'intermediazione effettuata.
b. L'onorario corrisposto direttamente dal cliente, quando previsto, è concordato per iscritto prima dell'avvio dell'attività: l'importo, oppure il metodo per calcolarlo (misura fissa o percentuale del premio), è indicato nell'incarico sottoscritto dal cliente.
c. Per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore, la misura delle provvigioni percepite è comunicata al contraente nel preventivo e nel contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private.
d. Non applicabile: l'intermediario non è iscritto nella sezione D del RUI.
e. Nel caso di contratti distribuiti in collaborazione orizzontale, le informazioni di cui ai punti precedenti si riferiscono complessivamente ai compensi percepiti da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.
Sezione VI · Informazioni sul pagamento dei premi
a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.
c. I premi pagati a Q Broker Insurance & Services Srl, iscritta nella sezione B del RUI, si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione VII · Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale (polizza n. HEC047437/P/2025, stipulata con Accredited Insurance (Europe) Limited, sede secondaria in Italia, tramite l'agenzia di sottoscrizione Heca S.r.l.; massimale di 2.500.000 euro per sinistro e per anno assicurativo; periodo di assicurazione dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, con retroattività di cinque anni e garanzia postuma di tre anni), che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario: Q Broker Insurance & Services Srl, Ufficio Reclami, Via Pietro Paleocapa 7, 20121 Milano, email reclami@qbroker.it, PEC qbroker@pec.it, fax 02 25542131, oppure tramite il modulo della pagina Gestione dei reclami. I reclami relativi al comportamento dell'impresa di assicurazione possono essere presentati all'impresa stessa con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo del prodotto. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha inoltre la facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o all'impresa, o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso, www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi degli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi, tra cui la mediazione (d.lgs. 28/2010), obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi, la negoziazione assistita (legge 162/2014) e, ove prevista, la conciliazione paritetica.
d. Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso CONSAP S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06 857961, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla lettera a.
Sezione VIII · Informazioni sul diritto all'oblio oncologico
a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193. In sede di stipula o rinnovo di un contratto di assicurazione non è tenuto a fornire informazioni, e l'impresa non può richiederle né utilizzarle, su patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni, ridotti a cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i termini inferiori stabiliti con decreto del Ministro della salute per specifiche patologie. L'intermediario applica quanto previsto dagli artt. 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e non richiede al contraente informazioni o documenti relativi a tali patologie. Tutte le informazioni pertinenti sono riportate nel DIP aggiuntivo del prodotto, alla cui lettura si rinvia.
b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni dell'art. 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il presente Modulo è pubblicato sul sito www.qbroker.it e consegnato o trasmesso al contraente, anche in formato elettronico, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto. Per ricevere copia del Modulo, scrivere a info@qbroker.it.