La legge 7 dicembre 2023, n. 193 ha introdotto in Italia il diritto all’oblio oncologico. Chi ha avuto una patologia oncologica e ha concluso il trattamento attivo senza recidive da più di dieci anni, ridotti a cinque se la malattia è insorta prima dei 21 anni di età, non è tenuto a dichiararla quando stipula un contratto di assicurazione, e l’impresa non può richiederla né utilizzarla per valutare il rischio. Per alcune patologie il Ministero della Salute ha fissato termini più brevi.
Le novità del 2026
Con il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 l’IVASS ha integrato i Regolamenti 40 e 41 del 2018: il Modulo unico precontrattuale e i DIP aggiuntivi devono informare il contraente sul diritto all’oblio e sulle modalità per esercitarlo, e intermediari e imprese non possono chiedere, nei questionari e nelle proposte, informazioni coperte dall’oblio. Le clausole contrattuali in contrasto con la legge sono nulle, a vantaggio del solo contraente o assicurato.
Per chi è rilevante
Per tutte le polizze in cui lo stato di salute incide sulla valutazione del rischio: vita, infortuni, malattia, sanitarie integrative, coperture del credito collegate a mutui e finanziamenti. Anche le convenzioni collettive per ordini, associazioni e dipendenti, di cui si occupa la nostra Divisione Affinity, devono rispettare queste regole nei questionari di adesione.
Cosa fare in pratica
Se rientri nei termini della legge, non sei tenuto a dichiarare la patologia pregressa e nessuno può chiedertelo. Se hai dubbi sul calcolo dei termini o su un questionario che ti viene sottoposto, chiedi al tuo broker prima di firmare: Q Broker verifica che la documentazione dell’impresa sia conforme e ti assiste nella compilazione.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza sul caso concreto. Le condizioni di polizza dipendono dal contratto proposto dall'impresa di assicurazione.
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