La legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, ha riformato la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Per anni è rimasta in parte sulla carta, perché gli obblighi assicurativi dipendevano da decreti attuativi mai emanati. Dal 2024 non è più così: il quadro è operativo e chi lavora in sanità deve verificare che le proprie coperture siano adeguate.
Cosa prevede la legge
- Doppio binario di responsabilità: la struttura risponde a titolo contrattuale per i danni causati dai sanitari di cui si avvale, anche se non dipendenti; il professionista risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia un rapporto diretto con il paziente. Per il paziente è più facile agire contro la struttura, per il professionista cambia il regime della prescrizione e dell’onere della prova.
- Obbligo assicurativo (art. 10): le strutture devono assicurare la propria responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale a qualunque titolo operante; i professionisti che lavorano fuori dalla struttura o in regime libero-professionale devono avere una polizza propria; ogni sanitario, anche dipendente, deve avere una copertura per la colpa grave, a tutela dalle azioni di rivalsa della struttura e dalla responsabilità amministrativa.
- Rivalsa limitata (art. 9): la struttura può rivalersi sul professionista solo in caso di dolo o colpa grave, entro un limite legato alla retribuzione.
- Garanzie temporali (art. 11): le polizze devono coprire gli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la stipula, purché denunciati nel periodo di validità, e, in caso di cessazione definitiva dell’attività, prevedere un periodo di ultrattività di dieci anni.
- Azione diretta (art. 12): il danneggiato può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione della struttura o del professionista, entro i limiti del massimale.
- Fondo di garanzia (art. 14), per i danni che eccedono i massimali o in caso di insolvenza dell’impresa.
Il DM 232/2023: i requisiti minimi delle polizze
Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024, ha fissato i requisiti minimi delle polizze previste dall’art. 10 e delle “analoghe misure” di autoritenzione del rischio adottate dalle strutture. Da quella data è anche operativa l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore. I contratti già in corso dovevano essere adeguati entro ventiquattro mesi, cioè entro il 16 marzo 2026: le polizze in vigore oggi devono già rispettare il decreto.
I punti che contano:
- Massimali minimi per sinistro differenziati per tipo di attività: per le strutture da uno a cinque milioni di euro, con il massimale più alto per chi svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto; per i professionisti un milione, elevato per le stesse specialità. Il massimale annuo deve essere almeno il triplo di quello per sinistro, con una previsione specifica per i sinistri seriali, cioè più richieste che derivano dallo stesso atto o dalla stessa causa.
- Regime claims made con retroattività decennale e ultrattività decennale in caso di cessazione dell’attività, in linea con l’art. 11 della legge.
- Clausole: limiti alle esclusioni, disciplina delle franchigie e degli scoperti che non possono essere opposti al danneggiato, obblighi di comunicazione tra impresa, struttura e professionista in caso di sinistro.
- Misure analoghe: le strutture che scelgono di non assicurarsi, in tutto o in parte, devono costituire un fondo rischi e un fondo riserva sinistri con regole di accantonamento e di gestione precise, e dichiararlo nel proprio sito.
La Tabella unica nazionale per il danno biologico
Dal 5 marzo 2025 è in vigore il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella unica nazionale per il risarcimento delle lesioni macropermanenti, cioè quelle dal 10% di invalidità in su, prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private e richiamata dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco. Si applica ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore, anche in ambito sanitario, e rende più prevedibile il valore dei risarcimenti: un elemento che pesa sulla scelta dei massimali.
Cosa verificare nella propria polizza
- Il massimale per sinistro e per anno rispetto alle soglie del decreto e all’attività effettivamente svolta.
- La retroattività: dieci anni, non i cinque di molte polizze del passato.
- La garanzia postuma decennale in caso di cessazione, e cosa succede in caso di cambio di compagnia.
- Per i dipendenti e i convenzionati: la polizza per la colpa grave, con massimale e retroattività adeguati, e la copertura delle spese legali per i procedimenti civili, penali e contabili.
- Per i liberi professionisti: la coerenza tra la polizza personale e quella della struttura in cui operano, per evitare vuoti o doppie coperture.
- Per le strutture: le condizioni delle convenzioni con i professionisti esterni e l’informativa sulla copertura da pubblicare sul sito, come richiesto dall’art. 10, comma 4.
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